Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025, è entrato formalmente in vigore il 19 luglio 2025. Si tratta di un decreto correttivo e integrativo del precedente D.Lgs. 18/2023, che recepisce la direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque potabili.
1. Limiti più severi sui PFAS e introduzione del parametro TFA
Dal 13 gennaio 2026, diventano obbligatori valori limite più rigorosi per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e viene introdotto un nuovo parametro: l’acido trifluoroacetico (TFA).
Le regioni, le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili devono adottare le misure necessarie entro il 12 gennaio 2027 per garantire il rispetto dei limiti TFA, mentre il controllo diventerà obbligatorio a partire dal 13 gennaio 2027.
2. Requisiti più stringenti per materiali a contatto con l’acqua (ReMaF)
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Definizione ampliata dei ReMaF
L’art. 10 del D.Lgs. 102/2025 ridefinisce i requisiti tecnici per i ReMaF (reagenti chimici, materiali filtranti attivi e passivi). Questi prodotti, impiegati nel prelievo, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, dovranno essere autorizzati in modo conforme e sicuro. -
Transizione verso materiali certificati
A partire dal 12 gennaio 2036, solo i ReMaF conformi – certificati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 – potranno essere immessi sul mercato, previa autorizzazione del CeNSiA. -
Periodo transitorio e marcatura CE obbligatoria
La marcatura CE diventa obbligatoria entro il 31 dicembre 2026. I materiali conformi al D.M. 174/2004 restano utilizzabili fino al 2032, salvo diversa indicazione. -
Standard tecnici e norme di riferimento
L’Allegato IX (Sezione D) dettaglia le specifiche per ogni tipologia di materiale filtrante—ad esempio reti a maglie, materiali granulari inerti, membrane filtranti—con riferimenti a norme internazionali (ISO, EN, UNI) e metodi di prova specifici, tra cui la UNI EN 12873-4 per membrane. Questi riferimenti tecnici sono disponibili nella piattaforma AnTeA.
In sintesi: dal 2036 la conformità formale dei materiali a contatto con l’acqua potabile diventa un requisito strutturale, con marcature, test e standard obbligatori che garantiscono protezione e qualità lungo l’intera filiera idrica.
3. Autocontrollo potenziato per edifici prioritari
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Obbligo di autocontrollo interno
Il D.Lgs. 102/2025 introduce l’obbligo di predisporre un piano sistematico di autocontrollo della qualità dell’acqua in edifici prioritari quali scuole, ospedali, RSA, strutture ricettive, sportive o commerciali, e luoghi per l’infanzia. -
Ruolo dell’Allegato VIII
L’Allegato VIII dettaglia i tratti dell’impianto interno che devono essere monitorati, indicando frequenze, parametri e modalità operative, affinché il controllo raggiunga i punti di erogazione dell’acqua.
In sintesi: le strutture sensibili sono ora obbligate a implementare autocontrolli proattivi interni, cruciali per garantire la sicurezza idrica fino agli erogatori.
4. Governance rafforzata: AnTeA e CeNSiA
Viene potenziata la governance del settore idrico:
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Viene conferito un ruolo centrale all’Istituto Superiore di Sanità che opera come Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA). Viene istituita la piattaforma informativa AnTeA, obbligatoria per la raccolta, lo scambio e l’aggiornamento dei dati relativi ai Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA).
5. Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) aggiornati e piattaforma AnTeA
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PSA: obbligatori, più articolati e trasparenti
Il decreto rafforza i Piani di Sicurezza dell’Acqua rendendoli obbligatori e strutturati per prevenire rischi idrici. Devono integrare valutazioni approfondite, gestione del rischio, tuning dei sistemi e piani operativi. -
AnTeA: sistema informativo nazionale centralizzato
È istituita la piattaforma informativa AnTeA: uno strumento obbligatorio per la raccolta, lo scambio e l’aggiornamento dei dati relativi ai PSA. Soggetti coinvolti – gestori idropotabili, regioni, CeNSiA – vi caricano aggiornamenti e report per garantire trasparenza e governance. -
Ruolo del CeNSiA e interoperabilità
Il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), all’interno dell’Istituto Superiore di Sanità, ha il compito di supporto, coordinamento tecnico-scientifico e validazione dei PSA. Inoltre, il decreto introduce scadenze precise per i flussi informativi (es. entro 12 gennaio 2029) e rafforza l’interoperabilità tra sistemi informativi SINA e SINTAI.
In sintesi: i PSA diventano strumenti operativi obbligatori, profilati per rischio e trasparenza, sostenuti da una piattaforma digitale nazionale coordinata da CeNSiA per monitoraggio e scambio dati.
6. Obbligo di Linee Guida per la prevenzione della legionellosi
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Dal raccomandato all’obbligatorio
Le Linee Guida del 7 maggio 2015, fino ad ora raccomandate, diventano norme vincolanti: ogni struttura a rischio deve applicare il Protocollo obbligatorio per prevenire la legionellosi (febbre di Pontiac o malattia del legionario). -
Elenco delle strutture obbligate
L’obbligo coinvolge una vasta gamma di luoghi: hotel, mense, RSA, palestre, scuole, ospedali, aeroporti, piscine, caserme e impianti con aerazione umida o torri di raffreddamento. -
Compiti chiave e sanzioni
I titolari o responsabili devono: nominare un Gestore Impianti Idrici Interni (GIDI), condurre una valutazione del rischio Legionella, effettuare controlli microbiologici, attuare interventi correttivi (termici, biocidi, ecc.), e registrare tutte le attività. Il mancato rispetto comporta sanzioni e sospensione delle attività. - Ciclo operativo obbligatorio del protocollo
Le attività previste dal Protocollo si articolano in modo strutturato e vincolante:
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Valutazione del rischio: mappatura e analisi degli impianti idrici per identificare punti critici e potenziali focolai di Legionella.
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Monitoraggio microbiologico: prelievi regolari (con frequenza a seconda della valutazione del rischio effettuata, tenendo conto di eventuali modifiche impiantistiche o esito positivo di campioni) nei punti critici (rubinetti, docce, torri di raffreddamento, ecc.)
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Interventi correttivi: attuazione di azioni immediate in caso di superamento delle soglie—come shock con biocidi registrati—e loro registrazione nel “Registro degli Interventi”.
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Formazione e documentazione: il GIDI è tenuto a registrare tutte le attività, dalle analisi microbiologiche ai trattamenti, formazione del personale e comunicazione interna, garantendo così trasparenza e tracciabilità.
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7. Aggiornamento normativo e abrogazioni
Il decreto abroga il DM Salute 6/4/2004, n. 174 e il DM Salute 26/3/1991, rendendoli inefficaci e sostituendoli con le nuove disposizioni e gli allegati I–IX aggiornati.
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